E’ opportuno fare chiarezza e sgomberare il campo da eventuali dubbi: l’uso del GPS è assolutamente lecito. Vediamo in che misura.
Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice per il riesame, con una recentissima ordinanza dell’11/2/2016 si è pronunciato in merito ad un sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria su un GPS, annullando il provvedimento del Pubblico Ministero e disponendo la restituzione dello strumento al proprietario.
Come sempre si deve partire dal dato normativo, analizzando alla lettera la norma che si presume sia stata violata: il 615 bis cp.p., appunto.
L’articolo in parola punisce chiunque:
– svolgentesi nei luoghi di privata dimora di cui all’art. 614 c.p.
E’ il veicolo un “luogo di privata dimora” protetto dall’art. 614 c.p.?
Mancando, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 615 bis, esso NON può dirsi integrato.
Ma vi è di più.
Alla luce della vigente normativa l’uso del GPS è perfettamente lecito ed è disciplinato dal DM 1 dicembre 2010, n. 269. Tale DM, all’art. 5 comma 2, prevede espressamente che “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I) (attività di indagine in ambito privato), a.II) (attività di indagine in ambito aziendale), a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale) e a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo), i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente”.
Restano, ovviamente, fermi tutti gli obblighi burocratici cui deve adempiere l’investigatore, necessari lo svolgimento di attività di indagine (compilazione registro degli affari, conferimento incarico e, non ultima, notifica al Garante della Privacy e così via).
Avv. Roberto Gobbi