Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 4920 del 08 febbraio 2012
La sentenza della Cassazione Penale Sezione V, n. 4920 del 08 febbraio 2012, riportata integralmente in calce al presente commento, ha una specifica valenza per le Guardie Giurate che spesso si trovano di fronte all’annoso dilemma dell’applicazione della legittima difesa previsto dall’art. 52 c.p. È infatti superfluo ricordare che il porto di pistola rilasciato alla Guardia è per difesa personale e non certamente per la difesa del patrimonio dalle stesse guardie tutelato. Pertanto l’utilizzo dell’arma è lecito solo allorquando ciò sia dovuto alla difesa della propria incolumità. In questo contesto la sentenza ha la valenza di affermare che anche un tubo di gomma, usato in un contento aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce quindi arma anche ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, dall’art. 585 c.p. La sentenza citata quindi nell’affermare che anche un tubo di gomma può diventare un’arma impropria, implicitamente attesta la sussistenza della proporzionalità prevista dall’art. 52 c.p. qualora la Guardia debba difendersi da tale aggressione con l’utilizzo della propria arma in dotazione. Ovvero, di fronte all’utilizzo di un qualsiasi strumento “atto ad offendere” cosi come previsto dalla L.110/1975 art.4, ed utilizzato in un contesto aggressivo in cui indubbia è la volontà di aggredire il bene fondamentale della propria incolumità, allora l’utilizzo dell’arma legittimamente portata dalla Guardia Giurata, risulta proporzionale in relazione appunto al contenuto dell’art. 52 c.p. La guardia dovrà, al fine di avvalersi dell’esimente citata, verificare altresì al momento dell’aggressione, anche la sussistenza di tutti gli altri elementi costituenti l’articolo in argomento ovvero: 1) la lesione di un diritto proprio o altrui; 2) la costrizione nella reazione quale unico rimedio alla soccombenza; 3) l’attualità del pericolo; 4) l’ingiusta offesa. Per estrema sintesi la sentenza esaminata afferma quindi che nelle categoria delle armi improprie, e cioè di quelle che solo in determinate occasioni possono servire per offendere la persona, rientrano infatti tutti gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere ma anche qualsiasi altro strumento (come nel nostro caso un tubo di gomma) che, con riguardo appunto alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali vengono impiegate, sia ritenuto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2011) 08-02-2012, n. 4920
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso la sentenza 28.5.08 del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Afragola con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.M. in ordine al reato di cui agli artt. 582-585 c.p. perchè estinto a seguito di intervenuta remissione della querela. Deduce il P.M. ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per avere il giudice, pur riconoscendo la compatibilità delle lesioni arrecate dall’imputato alla p.o. C.L. con il tubo di gomma di cui all’imputazione, negato l’integrazione dell’aggravante di cui all’art. 585 c.p., erroneamente sostenendo che un tubo di gomma non è notoriamente destinato all’offesa ed evidenziando l’estemporaneità, nella specie, dell’utilizzo del corpo contundente. Senonchè – sostiene il ricorrente – anche un tubo di gomma, adoperato come corpo contundente in un contesto aggressivo, costituisce strumento atto ad offendere e quindi arma ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 585 c.p., comma 2, n. 2. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Nella categoria delle c.d. armi improprie, e cioè di quelle che solo occasionalmente possono servire per offendere la persona, rientrano infatti tutti gli oggetti indicati nella L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che ampliando la relativa nozione – in precedenza limitata, in virtù dell’art. 42, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 80 del regolamento, ai soli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere – ha ricompreso in essa, oltre a tali strumenti ed agli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi altro strumento che, con riguardo alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato, sia ritenuto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. Ne consegue che anche un tubo di gomma, usato in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere e costituisce arma anche ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 585 c.p.. Sussistendo quindi, nel caso di specie, la contestata aggravante il reato non poteva essere ritenuto estinto a seguito di remissione di querela, ostandovi la previsione normativa di cui all’art. 582 c.p., comma 2, e pertanto l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.