Responsabilità penale dell’esercente la professione Sanitaria ai tempi del Coronavirus

la responsabilità del medico ai tempi del coronavirus

La responsabilità del medico ai tempi del coronavirus

Il dipartimento dello studio legale Gobbi & Partners, specializzato in responsabilità medica, con la presente inquadrerà la  responsabilità del medico alla luce dell’attuale emergenza sanitaria. Dopo essersi susseguiti diversi tentativi di sciacallaggio, al momento, sono state presentate alcune proposte di emendamenti al decreto Cura Italia (Dl 18/2020), attraverso i quali inserire uno “scudo” penale alla condotta del medico.

La Responsabilità Medica attuale

Va ricordato che oggi, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 8770/2018) “ L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico – chirurgica:
  • A – Se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;
  • B – Se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  • C – Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate alla specificità del caso concerto;
  • D – Se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche cliniche assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e dalle speciali difficoltà dell’atto medico
Precisato quanto sopra, va detto che  le operazioni per la gestione dell’emergenza sanitaria oggi in corso relativa al Covid-19 sono regolate dalle linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore della Sanità. Sarà quindi a quelle specifiche disposizioni che il medico dovrà rifarsi per la cura del paziente affetto da Coronavirus. Pertanto (tralasciando momentaneamente le ipotesi di colpa per negligenza ed imprudenza) se il medico individuerà correttamente le linee guida e provvederà alla loro applicazione, sempre con un occhio allo specifico caso di specie, lo stesso sarà esente dalla colpa di cui alle lettere b) e c) sopra riportate.

La Responsabilità Medica in fase emergenza covid 19 – caso concreto

Difficile è ad oggi considerare un caso concreto riconducibile alla succitata lettera d), legata all’emergenza virus. Si potrebbe trattare, ad esempio, del caso del medico che si trovi a gestire un paziente con sintomi riconducibili al Covid 19, il quale ometta di applicare correttamente i presidi basici per la guarigione o di tutela per contrastare il contagio con altre persone. Tuttavia anche questo caso dovrebbe scontare ovviamente la valutazione della carenza degli strumenti adeguati a cui ad oggi il nostro sistema nazionale sta cercado di far fronte.
Il punto focale si ritiene essere proprio questo: la carenza di strumenti necessari e sufficienti perché i medici possano rispondere adeguatamente all’attuale emergenza, quali, ad esempio, la mancanza di posti letto o di cure per tutti i pazienti. È chiaro che il personale medico, nel valutare chi seguire, dovrà rispettare le linee guida di cui sopra. È chiaro anche che questo espone il sanitario al rischio di subire una denuncia da coloro che non godranno delle cure necessarie di cui poc’anzi. Tuttavia va ricordato il contesto di emergenza in cui attualmente gli operatori sanitari stanno lavorando, in considerazione sia del lavoro svolto per portare alla guarigione i pazienti, sia del tentativo di contenimento del virus, a cui sono per primi esposti.

Verso uno “scudo” penale della Responsabilità Medica

In questo contesto, si ritiene che potrebbe essere ravvisata la sussistenza delle cause di giustificazione riconosciute nel nostro ordinamento, in particolare quella dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., il quale prevede che ” Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (…)“. La sua attuazione è subordinata ad un pericolo attuale ed inevitabile, a cui il soggetto agente, in questo caso l’operatore sanitario, non abbia concorso e a cui il medesimo abbia risposto con una condotta proporzionata, adeguata e non evitabile.
Ritornando quindi all’astratto caso di chi, in questo momento di emergenza Covid 19, si determinasse a sporgere una denuncia contro il medico che non abbia proceduto, ad esempio, al proprio ricovero in favore di altra persona, potrebbero essere ritenuti sussistenti, a tutela della condotta del medico, i presupposti per il riconoscimento dello stato di necessità, causa di giustificazione disciplinata dall’art. 54 c.p. 

Ciò detto nel tentativo di dare un’inquadramento generale a quanto sopra indicato, rimandando allo studio del singolo caso concreto ogni più opportuna valutazione.

Il nostro Studio Legale Gobbi & Partners specializzato nelle problematiche legali dell’esercente la professione sanitaria è a disposizione per dirimere qualsiasi dubbio in relazione all’argomento trattato.

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