OMESSI VERSAMENTI IVA: CASI NEI QUALI LA DIRETTIVA PIF COMPORTA LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE CONDOTTE DI OMESSO VERSAMENTO IVA
Per comprendere se il recepimento in Italia della Direttiva Pif determini o meno l’ingresso delle c.d. frodi iva nei reati previsti dalla Legge 231 del 2001, occorre analizzare quali sono i casi in cui la Direttiva in parola imponga che vengano considerati reati le condotte che ledono gli interessi finanziari dell’UE, e quelli nei quali dette condotte integrino anche una responsabilità da reato degli enti.
Per quanto attiene al primo quesito, occorre rappresentare in base alla PIF devono essere considerati reati “la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto”, ma se commessa in materia di entrate diverse da quelle provenienti dall’IVA.
Invece, in materia di entrate derivanti dalle risorse provenienti dall’IVA, è imposta la criminalizzazione per:
–“l’utilizzo o ..la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell’Unione o dei bilanci gestiti da quest’ultima o per suo conto”;
– la “mancata comunicazione di un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto”;
– la presentazione della corretta dichiarazione cui consegua però l’omesso versamento IVA (la“presentazioni di dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento”;
– la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA.
E’ tuttavia necessario che le succitate condotte legate alle risorse finanziarie che derivano all’UE dalla corresponsione dell’IVA siano transfrontaliere –ovvero connesse con 2 o più stati membri-, e comportino per la stessa Unione Europea un danno di almeno € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro).
Per la loro criminalizzazione, è dunque necessario che nelle condotte sopra menzionate le due condizioni ricorrano simultaneamente.
In base alla Direttiva Pif devono quindi essere considerati reati:
- la presentazione di dichiarazioni fiscali non veritiere, anche attraverso la redazioni di documenti falsi;
- l’omessa comunicazione di dati obbligatori alla Pubblica Amministrazione; l’ottenimento lecito di erogazioni pubbliche che vengono però utilizzate per fini diversi da quelli per i quali sono state conseguite;
- il mancato pagamento dell’IVA dovuta sulla base alla dichiarazione corretta presentata.
Tuttavia i succitati reati sono già previsti dal nostro codice penale, in molti dei delitti ivi contenuti e puniti.
Ciò su cui invece è necessario porre l’accento è l’obbligo, contenuto nella Direttiva Europea, di sancire la responsabilità degli enti in merito a tali reati.
Se il recepimento della PIF nel nostro ordinamento determini o meno l’inserimento dell’omesso versamento IVA tra i reati tributari previsti tra quelli cc.dd. “presupposto” per la responsabilità degli enti dalla Legge 231/2001 è la domanda alla quale risponderà la prossima newsletter sul tema.
scritto da Avv. Fabiana Negro
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