Sospensione della licenza e incameramento della cauzione
Caro Investigatore Privato,
intanto mi scuso con te per la mia “latitanza” dovuta, purtroppo, al fatto che tanti tuoi colleghi hanno avuto bisogno della mia prestazione professione e pertanto non ho più avuto il tempo di inviare nuove newsletter.
Oggi ti ricordo che in data 15 marzo 2014 è scaduto il termine previsto dalla normativa del DM 269/2010 per adeguarsi alle disposizioni in esso contenute.[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1″ ihc_mb_template=”3″ ]
Molte Prefetture stanno avviano provvedimenti volti alla revoca o alla sospensione della licenza o nei casi più lievi, all’incameramento della cauzione.
Bisogna cercare di evitare, per quanto possibile, di arrivare alla comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art. 10 della L. 241/1990 in quanto è una strada il cui ritorno è percorribile unicamente con un ricorso al TAR competente, con i costi che ne conseguono.
Ti ricordo pertanto che:
- ogni anno dovrai consegnare, alle naturali scadenze, il rinnovo della polizza cauzione;
- ogni tre anni, e quindi con l’istanza di prosecuzione dell’attività, dovrai consegnare l’attestazione dell’avvenuto aggiornamento con la presentazione di attestati inerenti i corsi di formazione.
Per quanto attiene al DURC, spesso richiesto impropriamente dalla Pubblica Amministrazione, ti rappresento che tale richiesta appare in netto contrasto con il disposto del D.L. 05/2012 convertito in L. 35/2012 che prevede l’acquisizione d’ufficio del documento in oggetto.
Infatti ed in tale senso sono state emanate le circolari sul Durc (documento unico attestante la regolarità contributiva dei dipendenti) del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del Ministero del Lavoro, rispettivamente la n. 6/2012 del 31 maggio 2012 e la n. 12/2012 del 1° giugno 2012.
In tale contesto, sono state date importanti indicazioni per ciò che concerne l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva, ed in particolare, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, alla luce delle novità introdotte in tema di acquisizione d’ufficio del Durc, ha posto preliminarmente, nella circolare n. 6, la questione circa l’applicabilità al medesimo della normativa in tema di certificazioni e, in particolare, della previsione di cui all’art. 40, comma 02 del D.P.R. n. 445/2000, così come da ultimo novellato dalla L. n. 183/2011, che prevede l’apposizione sui documenti rilasciati ai privati della dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In proposito, fermo restando le novità in materia di acquisizione d’ufficio del Durc, entrambi i dicasteri hanno sottolineato, nelle rispettive circolari, la possibilità per i privati di continuare a richiedere il Durc solo ed esclusivamente per specifiche procedure (vd ad es. art. 90 del T.U. sulla sicurezza), purché sul certificato venga per l’appunto apposta la dicitura di cui sopra.
Da quanto sopra se ne deduce incontrovertibilmente che il DURC deve essere richiesto direttamente dalla Prefettura agli Enti Previdenziali e non può essere presentato dalla parte privata, in quanto riportante la dicitura di cui sopra.
Un cordiale saluto
Avv. Roberto Gobbi
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