Controlli Difensivi
Caro collega,
oggi tratterò in maniera superficiale, l’annoso e spinoso problema dei controlli difensivi ovvero di quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori costituenti anche fattispecie di reato. Pertanto alla domanda se l’attività occulta di video ripresa di tali comportamenti, posta legittimamente in essere dall’investigatore privato autorizzato, sia lecita o meno, si deve rispondere in maniera affermativa non costituendo l’attività del professionista un illecito penalmente perseguibile.
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Sono però a questo punto necessarie alcune osservazioni che riguardano prevalentemente la giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15982 del 17/7/2007, ha chiarito che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, legge 300/1990, vieta l’uso degli impianti audiovisivi e delle altre apparecchiature aventi finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa e al II comma, disciplina la modalità di adozione di impianti ed apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative produttive o dalla sicurezza del lavoro, subordinandole ad un accordo con la R.S.A. e a specifiche disposizioni dell’ispettorato del lavoro. Afferma successivamente la Suprema Corte che tale articolo fa parte di quella complessa normativa diretta a contenere in vario modo le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera da persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore…… sul presupposto – espressamente precisato nella Relazione ministeriale – che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e all’elastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.
Pertanto deve considerarsi illecita l’attività dei c.d. controlli difensivi ossia di quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti da rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei rapporto stesso. Non rientra peraltro nel campo di applicazione dell’art. 4, il controllo posto in essere dal datore di lavoro, qualora l’attività di controllo prescinda dalla sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti e sia, invece, unicamente diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti dagli stessi posti in essere. In tale ultimo caso entra in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. Tale attività è dunque ritenuta dalla Suprema Corte non rientrante nel campo di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che esclude dai controlli vietati quelli aventi ad oggetto la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro. Pertanto e in conclusione, si può quindi affermare senza ombra di smentita che è legittima, da parte dell’investigatore privato, l’applicazione e l’utilizzo di telecamere occulte all’interno del posto di lavoro quando le immagini siano dirette ad accertare unicamente, seppur in modo occulto appunto, eventuali condotte illecite del lavoratore e, in particolare, risulti indispensabile per la tutela del patrimonio aziendale.
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