FOCUS SULLE SANZIONI PENALI – CORONAVIRUS
Il nostro studio è al fianco delle istituzioni in un momento tanto particolare della nostra esistenza. Ed in questa direzione ha anche anticipato le disposizioni che il nostro Governo ha imposto alla popolazione nei giorni scorsi al fine di contenere la pandemia.
Infatti già da lunedì 9 marzo abbiamo deciso di chiudere lo Studio Legale ma non al fine di preservare solamente la nostra salute, bensì anche se non soprattutto quella dei nostri cari, delle nostre famiglie e di tutti coloro con i quali possiamo venire in contatto.
Invero, non vogliamo diventare portatori e trasmettitori inconsapevoli del virus, anzi: vogliamo collaborare affinché tale epidemia si sconfigga al più presto e con il minor costo possibile di vite umane.
Il nostro sacrificio (ovvero la possibilità di perdere della clientela) è appannaggio della salute di tutti e, perché no, anche della nostra. Tra il diritto costituzionale al lavoro abbiamo voluto far prevalere il diritto costituzionale di rango superiore, alla salute. Per tali motivi tutto lo staff dello studio è esclusivamente disponibile telefonicamente o via email per eventuali informazioni o consulenze.
In punto di diritto ci sentiamo in dovere di rappresentare a tutti voi che la violazione alle disposizioni dell’ultimo DCPM del 11 marzo 2020 comportano una sanzione penale prevista e punita dall’art. 650 del c.p. ovvero quella dell’arresto fino a 3 mesi e dell’ammenda fino a € 206,00.
Il reato è colposo e non doloso e quindi anche se il soggetto agente non ha conoscenza della disposizione legislativa, tale mancata cognizione non costituisce una giustificazione. La diretta conseguenza è che la fattispecie penale si consuma ugualmente.
Tradotto e per il caso che oggi ci occupa, ignorantia legis non excusat (ammesso che oggi qualche italiano non sia a conoscenza delle restrizioni messe in atto dal Governo Italiano).
Attenzione quindi perché l’ammenda di cui parla il testo della legge non è una sanzione amministrativa (come per esempio quelle emesse per eccesso di velocità o divieto di sosta, tanto per fare alcuni esempi a noi tristemente noti).
Pertanto la sanzione, se non impugnata e diventata definitiva, apparirà sul Casellario Generale come qualsiasi altra sentenza di condanna penale.
Quindi il cittadino rimane “segnato” da questo pregiudizio almeno per 10 anni, momento in cui può essere richiesta la cancellazione, con tutti i risvolti che ne conseguono.
Di conseguenza non è da sottovalutare la sanzione penale, anche se nominata “ammenda”, in quanto ha le stesse caratteristiche di un qualsivoglia pregiudizio penale.
Inoltre vi rappresentiamo anche la possibilità, da non trascurare, che non adempiere alle disposizioni Governative potrebbe comportare il più grave reato di omicidio o lesioni personali qualora si contagi un soggetto terzo.
Con la speranza di rileggerci in migliori occasioni si porgono i migliori auguri a tutti.
#iorestoacasa





