Al fine della prevenzione nonché della repressione del riciclaggio di beni, denaro o altre utilità il D. LGS. N. 231 del 2007 (Decreto Antiriciclaggio)ha istituito il c.d. “registro dei titolari effettivi”, regolato dal DM n. 55/2022 (che contiene le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva).
Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
A tale riguardo era intervenuta l’Unione Europea, con le proprie direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, che hanno come obiettivo quello di prevenire il terrorismo.
La relativa normativa è stata recepita dal nostro ordinamento con il Decreto Ministeriale (D.M.) del 29.09.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023, che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Va infatti rilevato che il D.M. 11.3.2022 n. 55 è entrato in vigore il 9.5.2022, ma solo negli scorsi giorni, è stato predisposto dalle Camere di Commercio il relativo sistema per l’invio della comunicazione.
Tale D.M. prevede un termine di 60 GIORNI dalla data di tale pubblicazione per l’adempimento degli obblighi ivi contenuti.
Ciò significa che (essendo l’08.12.2023 un giorno festivo, seguito poi da sabato e domenica), entro l’11 dicembre 2023 sarà necessaria l’effettuazione della 1^ iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati.
Infatti il D.Lgs. n.231/2007 impone ai Titolari Effettivi di alcune categorie di soggetti (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust, ecc.) l’obbligo di comunicazione della propria qualifica al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni concernenti il Titolare Effettivo.
I SOGGETTI OBBLIGATI
- Imprese con personalità giuridica: le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative.
- Persone giuridiche private (iscritte nel registro delle persone giuridiche presente presso Prefetture, Regioni e Province autonome): le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato.
- Trust ed istituti giuridici affini: i trust in possesso di codice fiscale e con redditi prodotti in Italia, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia, o gli enti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI UNA SOCIETÀ
Il Titolare effettivo è definito dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio come la “persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica. Tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale”; oppure “la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica” (articolo 2, Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/2007).
In sostanza i criteri per individuare il Titolare effettivo sono tre, uno conseguente all’altro.
- Il primo criterio, dell’assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.
- Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite:
- a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
- Il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
LA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
La comunicazione del Titolare effettivo deve essere trasmessa dall’amministratore o dal legale rappresentante della società o degli enti sopra elencati seguendo le istruzioni riportate al seguente indirizzo:titolareeffettivo.registroimprese.it. (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home?utm_source=2022-imprese-pec&utm_medium=email&utm_campaign=titolare-effettivo)
Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista.
La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e presentata in modalità telematica.
Quanto al termine entro cui eseguire detto adempimento,
Il Titolare effettivo dovrà essere confermato ogni 12 mesi e ogni variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni.
L’OMESSA COMUNICAZIONE E LE RELATIVE SANZIONI
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.
Vi sono sanzioni in caso sia in caso di omessa che in caso di falsa comunicazione: nel primo caso ai soggetti obbligati verrà applicata una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 Euro (art. 2630 c.c.); nel secondo caso agli amministratori è applicabile una sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 a 30.000 Euro (art. 55 D. Lgs. 231/2007.
Avv. Fabiana Negro