Il danno non patrimoniale risarcibile alla vittima di un sinistro stradale è costituito, oltre che dal danno biologico anche dal danno morale e dal danno esistenziale in presenza di circostanze di fatto che profilino una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell’illecito e/o una sofferenza derivante da un assoluto sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato.
Per danno biologico deve intendersi una lesione temporanea e/o permanente all’integrità psico-fisica della persona, come costituzionalmente tutelata dall’art. 32 della Costituzione, che sia suscettibile di accertamento medico-legale e comporti un’incidenza negativa sulla vita del danneggiato, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (Cfr art. 138 C.d.A.come modificato da L. 124/2017).
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, confermando di aderire ad un orientamento già graniticamente consolidato, ha di recente ribadito come il “danno biologico” consista proprio in un danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute (di recente, ex multis, Cass. Civ., sez. III, Ord., 30.10.2018, n. 27482).
Per quello che concerne l’annosa querelle giurisprudenziale avente ad oggetto la natura e l’autonoma risarcibilità del danno morale ed esistenziale rispetto a quello biologico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello di-namico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (Corte Cass., ordinanza 20 agosto 2018, n. 20795).
In merito, la stessa Corte ha altresì evidenziato che “nella valutazione del danno non patrimoniale e nella sua liquidazione, il giudice di merito deve considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna” (ex multis, Corte Cass., ordinanza 20.08.2018, n. 20795; Corte Cass., sez. III, 17.01.2018, n. 901);
Ancora più di recente, la Suprema Corte ha ammesso la liquidazione, in via ulteriore rispetto al danno biologico, sia del danno morale che di quello esistenziale, con la possibilità di personalizzare in aumento il ristoro ottenuto, in presenza di conseguenze anomale od eccezionali (Cassazione civile, sez. III, sentenza 31/01/2019 n° 2788).
La Corte fonda la propria decisione sul disposto del nuovo art. 138 del C.D.A. che al comma 2e) stabilisce che “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto”; ed al comma 3 recita : “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”.
Sulla scorta di tali premesse la Cassazione ha rilevato che, nella valutazione complessiva del danno alla persona, si dovrà riconoscere al soggetto danneggiato, oltre al danno biologico, un risarcimento comprensivo del pregiudizio patito sia sotto l’aspetto della sofferenza interiore (danno morale), che sotto quello dell’alte-razione della vita di relazione (danno esistenziale),senza che ciò determini alcuna duplicazione risarcitoria.
Nella stessa pronuncia (Cassazione civile, sez. III, sentenza 31/01/2019 n° 2788) la Corte ha poi affermato che il valore standard del risarcimento fissato dalle tabelle di riferimento potrà essere aumentato (in sede di risarcimento di danni di carattere morale ed esistenziale) in presenza di “conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari che abbiano inciso sulla componente dinamico-relazionale del soggetto leso”.