Il Presidio Notturno non è più appannaggio solo degli istituti di vigilanza
È in corso un cambio epocale nei servizi notturni di vigilanza e portierato.
Il Consiglio di Stato con due recenti pronunce ha invertito la tendenza con la quale a seguito dell’emanazione del DM 269/2010, tutte le Questure e le Prefetture in Italia, hanno interpretato l’ultimo comma del punto 3.b.1 dell’allegato D, affermando che durante il periodo notturno, il portiere doveva lasciare spazio alla guardia giurata indipendentemente dal sito che veniva sorvegliato.
Tramite le due recenti sentenze, di luglio e ottobre 2020, il Consiglio di Stato ha legittimato l’impiego di portieri non dipendenti di istituti di vigilanza privata, presso tutte quelle location non esplicitamente definite obbiettivi sensibili o con particolari esigenze di sicurezza.
In estrema sintesi: solo se l’obbiettivo da vigilare è sensibile o per lo stesso sussistano speciali esigenze, durante il periodo notturno è necessario inserire una guardia giurata per la salvaguardia dei beni, in caso contrario anche il portiere può svolgere legittimamente tale funzione.
Per delucidazioni in merito agli ambiti nel quale questa inversione di rotta incide e quali sono le nuove possibilità per le società di sicurezza compila il form:





