In data 12/06/2019 il Garante della Privacy con provvedimento n. 127 ha approvato il codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali.
Cliccando sul link di cui sotto potrai accedere direttamente al documento pubblicato sul sito del Garante Privacy.
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9119868
Ma partendo dall’inizio.
Riteniamo di poter affermare che l’attuale codice di condotta sostituisce il precedente “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale” registrato al n. 479 del registro dei provvedimenti del Garante in data 17 settembre 2015.
Il documento di allora è stato il frutto di numerosi incontri presso la sede del Garante e alla presenza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli informatori commerciali ovvero ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazione commerciale e di gestione del Credito) e FEDERPOL (Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza)
Sedevano al tavolo dei lavori anche ed ABI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CODACONS, ASSOUTENTI, ADICONSUM in qualità di rappresentanti degli “interessati”
Il codice di condotta che invece oggi sostituisce il precedente, risulta un atto d’impulso e di parte esclusiva di ANCIC, che come sopra riportato risulta l’Associazione nazionale tra le imprese di informazione commerciale e di gestione del Credito.
Ed infatti nella parte introduttiva del Codice di condotta pubblicato sul sito del Garante, tra i vari considerato, visto, rilevato, troviamo “VISTA la nota del 1° marzo 2019 con la quale l’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (di seguito ANCIC) ha presentato un progetto di codice di condotta elaborato ai sensi degli artt. 40 e 41 del Regolamento dopo averlo sottoposto a consultazione con i soggetti maggiormente rappresentativi delle categorie di interessati in data 13 e 26 febbraio 2019”;
Solo sulla scorta della lettura di quanto sopra riportato si possono capire i contenuti del neo pubblicato codice di condotta oggi preso in analisi.
Tradotto e semplificato, ANCIC si è resa parte diligente nell’emissione di detto codice e così facendo attribuendosi, comprensibilmente, importanti ed esclusivi privilegi nel modo delle informazioni commerciali. Privilegi che emergeranno in modo chiaro nelle prossime comunicazioni.
Balza agli occhi l’esclusione dell’unica altra associazione di categoria degli informatori commerciali (FEDERPOL) che così viene completamente e definitivamente estromessa dalle trattative e dai futuri dialoghi con il Garante.
Ma il primo dato che emerge con sconcertante violenza e che attualmente il vecchio codice è stato abrogato, ma l’odierno non è ancora entrato in vigore per le ragioni di cui appresso.
Viene riportato di seguito l’art. 15 del codice di condotta il quale subordina l’efficacia del nuovo codice all’accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio ai sensi dell’art. 41 del Regolamento.
Art. 15 del codice di condotta – Entrata in vigore – 1. Il presente Codice di condotta è approvato in data 12 giugno 2019, con efficacia subordinata all’accreditamento dell’OdM ai sensi dell’art. 41 del Regolamento.
Di seguito l’art. 41 del regolamento EU 679/2016 . Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell’articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell’autorità di controllo competente.
Tradotto fintanto che l’Organismo di Monitoraggio non verrà composto e non verrà accreditato dal Garante della Privacy, ne il vecchio codice ne tanto meno il nuovo possono dirsi in vigore. Come dire oggi, “liberi tutti”.
Ulteriori sconcertanti novità in tema, tra sette giorni.
Un cordiale saluto