Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed in particolare gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto l’art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», ed in particolare l’art. 6-bis, comma 4; l’art. 7, comma 3 lettera b); l’art. 8-bis; gli articoli 19 e 19-bis; nonchè gli articoli 19-ter e 19-quater;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l’art. 4, comma 2, lettera c), e comma 5, nonchè l’art. 5, commi 2 e 3;
Vista la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2006;
Considerato che le norme sopra richiamate:
a) affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d’uso dell’impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice dell’evento, a mezzo di personale specificamente addetto, appositamente selezionato e formato;
b) non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere, nè di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato;
c) prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalità di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le Forze dell’ordine;
Ritenuto di dover dare attuazione all’art. 2-ter del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno volto a stabilire i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonchè le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell’ordine;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Emana il seguente decreto:
1. Campo di applicazione.
1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.
2. Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale.
1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all’art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, attraverso propri assistenti di stadio, di seguito denominati «steward» assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato «delegato per la sicurezza» (3).
2. Ferma restando la responsabilità piena ed esclusiva delle società organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati nell’allegato A del presente decreto, e salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 1 sono assicurati dalle società direttamente ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (4).
2-bis. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre società appaltatrici dei servizi, di cui al comma 1, le società organizzatrici devono acquisire il previo nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 2-ter (5).
2-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi di cui al comma 2, devono segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato a svolgere i servizi di cui al comma 1, personale che deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. Il referente è autorizzato dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all’Allegato A, n. 1.1.3. L’elenco dei referenti, delle agenzie di somministrazione e delle altre società appaltatrici autorizzati è tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificarne periodicamente, e comunque prima dell’inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di perdita dei predetti requisiti, ovvero in caso di condotte in contrasto con le finalità del presente decreto, il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, revoca l’autorizzazione al referente, ovvero, nei casi più gravi, dispone il divieto per le medesime agenzie e società di fornire i servizi di cui al richiamato comma 1 del presente articolo (6).
3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato «G.O.S.», nominato ai sensi dell’art. 19-ter del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi», come successivamente modificato ed integrato, nonchè degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria «ordinanza», i quali assicurano gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
(3) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 24 febbraio 2010, a decorrere dal 2 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso decreto.
(4) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 24 febbraio 2010, a decorrere dal 2 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso decreto.
(5) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 24 febbraio 2010, a decorrere dal 2 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso decreto.
(6) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 24 febbraio 2010, a decorrere dal 2 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso decreto.
3. Selezione e formazione del personale.
1. La società sportiva responsabile dei servizi di cui all’art. 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all’allegato A del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi previsti.
2. La stessa società trasmette l’elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l’espletamento dell’attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’allegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.
3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate è avviato, a cura delle società sportive di cui all’art. 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all’acquisizione delle capacità professionali di cui all’allegato A del presente decreto. I requisiti minimi della formazione e dell’addestramento del predetto personale sono stabiliti nell’allegato B del presente decreto.
4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell’organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l’elenco delle persone che hanno superato il corso è trasmesso alla società sportiva interessata all’impiego ed al questore.
5. L’organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all’allegato B al presente decreto, è attestata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L’attestazione è revocata, anche su richiesta del Questore della provincia interessata, quando è accertata la perdita dei requisiti minimi formativi di cui al medesimo allegato B del presente decreto (7).
(7) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 28 luglio 2011, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dell’art. 2 dello stesso decreto.
4. Motivi di decadenza dall’incarico.
1. L’elenco delle persone formate a norma dell’art. 3 è tenuto costantemente aggiornato dalla questura della provincia ove ha sede l’impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell’inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l’impiego presso gli impianti sportivi.
2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi:
1) perdita di almeno uno dei requisiti;
2) violazione o omissione delle disposizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza o dall’amministrazione, ente o società affidataria;
3) tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
4) ogni altro abuso del titolo.
3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto è disposto per il corrispondente periodo di inabilità.
5. Disposizioni generali sul servizio degli steward.
1. Nell’espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica l’impiego degli steward sulla base dell’organigramma di cui all’allegato C al presente decreto, secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara. Predispone, altresì, l’elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l’area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa. L’elenco, con la documentazione predetta, è trasmesso al questore.
2. Il conferimento dei compiti di «coordinatore» e di «responsabile di funzione» è subordinato al preventivo assenso del questore.
3. Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all’allegato D del presente decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta «steward» ed un numero progressivo associato al nominativo dell’operatore. È consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o più asterischi, in colore contrastante, che individuano i compiti di «capo unita», di «coordinatore» e di «responsabile di funzione».
6. Modalità di svolgimento del servizio.
1. Le attività degli steward all’interno dell’impianto sportivo sono svolte con le modalità di seguito indicate:
a) Attività di bonifica
Prima dell’apertura al pubblico, gli steward provvedono, con le modalità approvate dal G.O.S., all’ispezione preventiva dell’intero impianto sportivo finalizzata a:
1) verificare la stabilità e l’ancoraggio delle strutture mobili;
2) garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonchè di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l’incolumità delle cose o delle persone;
3) adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all’accessibilità delle vie di fuga;
4) verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in materia continuativa l’impianto, al termine delle operazioni di bonifica.
b) Attività di prefiltraggio
In prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell’area riservata dell’impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:
1) presidiare i varchi di accesso all’area riservata dell’impianto;
2) verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;
3) accertare la conformità dell’intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l’esibizione di un valido documento di identità e negando l’ingresso in caso di difformità ovvero nell’ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identità;
4) verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti previste dall’art. 11-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l’accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici;
5) controllare il rispetto del «Regolamento d’uso» dell’impianto finalizzato a:
evitare l’introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;
verificare, presso l’apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l’introduzione se illecite o comunque non consentiti;
5-bis) segnalare all’interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all’interno dell’impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d’ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all’art. 1, d’intesa con il proprietario dell’impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (8);
6) accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all’area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.
c) Attività di filtraggio
In prossimità dell’accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell’area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:
1) controllare il rispetto del «Regolamento d’uso» finalizzato ad evitare l’introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per un’aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;
1-bis) segnalare all’interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all’interno dell’impianto sportivo, in appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d’ingresso e messi a disposizione dalla società organizzatrice della competizione sportiva di cui all’art. 1, d’intesa con il proprietario dell’impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (9);
2) regolamentare i flussi e provvedere all’instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.
In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:
1) il presidio dei varchi di accesso all’area di massima sicurezza dell’impianto;
2) l’eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;
3) l’instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.
d) Attività di instradamento all’interno dell’impianto sportivo
In prossimità dell’accesso agli spalti, gli steward provvedono ad instradare il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.
e) Altre attività all’interno dell’impianto sportivo
Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all’interno dell’impianto sportivo, gli steward assicurano:
1. il controllo del rispetto del «Regolamento d’uso» dell’impianto, attraverso:
1.1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell’impianto sportivo di cui all’art. 8-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell’impianto medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei separatori;
1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell’identità del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica per l’immediata segnalazione alle Forze dell’ordine;
1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;
1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all’atto dell’ingresso da parte degli utenti dell’impianto sportivo;
1.5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;
1.6. eventuale separazione, all’interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;
1.8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;
1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonchè i servizi connessi;
1.10. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal «Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza».
f) Assistenza alle persone diversamente abili
Nello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l’assistenza alle persone diversamente abili.
g) Attività in caso di violazione del regolamento d’uso
In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all’interno dell’impianto sportivo o al regolamento d’uso dello stesso, gli steward:
1) richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto, negano l’accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l’impianto;
2) in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d’uso che prevedano l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all’osservanza dell’obbligo o del divieto, accertano l’identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d’accesso e di un valido documento d’identità;
3) curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
4) segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l’impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d’identità.
h) Documentazione delle attività
L’attività svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1, sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera g) è documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al responsabile del G.O.S. per l’attività di competenza.
2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2-bis. Con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2-ter e 2-quater, agli steward possono essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell’attività di polizia per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia:
a) controllo di cui al comma 1, lettera c), n. 1), anche attraverso controlli a campione manuali dell’abbigliamento e delle cose portate dai soggetti che accedono all’impianto sportivo, mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalità di controllo si rende necessaria al fine di evitare l’introduzione all’interno dell’impianto sportivo di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità;
b) attività di prefiltraggio e filtraggio, di cui al comma 1, lettere b) e c), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l’esposizione a profili di rischio, quando tale modalità di intervento si rende necessaria per evitare indebiti accessi nell’impianto sportivo attraverso lo scavalcamento dei varchi d’ingresso, ovvero a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone, fermo restando l’obbligo di immediata segnalazione alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione (10).
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di cui al comma 2-bis possono essere affidati agli steward nell’ambito delle linee guida e delle misure definite dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 1-octies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (11).
2-quater. I servizi di cui al comma 2-bis possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una specifica attestazione nell’ambito dei corsi di formazione di cui all’allegato B, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi (12).
3. La vigilanza dei parcheggi è assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.
(8) Numero aggiunto dal n. 1) della lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 28 luglio 2011, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dell’art. 2 dello stesso decreto.
(9) Numero aggiunto dal n. 2) della lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 28 luglio 2011, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dell’art. 2 dello stesso decreto.
(10) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 28 luglio 2011, con i limiti di applicabilità previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 2 dello stesso decreto.
(11) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 28 luglio 2011, con i limiti di applicabilità previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 2 dello stesso decreto.
(12) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.M. 28 luglio 2011, con i limiti di applicabilità previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 2 dello stesso decreto.
7. Disposizioni finali.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l’eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
Allegato A
(Articolo 3)
1. REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI STEWARD
Gli steward devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestarsi con apposita documentazione:
1.1. Requisiti personali.
1.1.1. Requisiti fisici.
a) età compresa tra i 21 ed i 55 anni con precedenti esperienze di almeno 5 anni in analoghi settori, per delegato per la sicurezza nonché per «Responsabile di funzione» e «Coordinatore»
b) età ricompresa tra i 18 ed i 55 anni per «Capo unità» e «Steward»;
c) buona salute fisica e mentale;
d) assenza di daltonismo;
e) assenza di uso e di alcool e stupefacenti;
f) capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;
g) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
h) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.
I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.
1.1.2. Requisiti culturali minimi:
a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l’inglese, per «delegato per la sicurezza» «Responsabile di funzione» e «Coordinatore»;
b) diploma di scuola media inferiore per «Capo unità» e «Steward»; la conoscenza di almeno una lingua straniera – obbligatoria nel caso di competizioni internazionali per almeno il 15% dei casi – è considerata titolo preferenziale.
1.1.3. Requisiti soggettivi:
a) sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione;
b) non risultino sottoposti, o essere stati sottoposti, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all’articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e successive modifiche;
c) non risultino sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche;
d) non risultino, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per reati per i quali è prevista l’applicazione del divieto di cui alla lettera b);
1.1.4. Requisiti psicoattitudinali:
a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell’assunzione;
b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell’area dell’impianto sportivo.
1.2. Capacità professionali.
I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all’articolo 3 del presente decreto che diano una approfondita formazione agli steward a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.
Gli steward devono essere formati tra l’altro per:
a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;
b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall’atteggiamento e dai modi di comportamento all’accettazione e ai controlli di sicurezza;
c) conoscere le tecniche di lettura del sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all’impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione;
e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all’impianto.
1.3. Modalità di selezione.
I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell’accertamento del:
a) livello di conoscenza generale;
b) capacità di espressione verbale;
c) grado di conoscenza della lingua inglese;
d) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.
Allegato B
(Articolo 3)
LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD
1. PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
I corsi di formazione generale, ai quali devono essere avviati, a cura delle società sportive, gli steward devono assicurare lo svolgimento delle seguenti cinque aree di intervento:
1.1. Area giuridica.
Attiene all’area giuridica l’approfondimento di:
a) profili giuridici e dei compiti degli steward;
b) normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi;
c) organizzazione degli steward.
1.2. Area ordine pubblico
Specifica dell’area ordine pubblico è la perfetta conoscenza di:
a) Autorità di pubblica sicurezza;
b) problematiche connesse al governo ed alla gestione dell’ordine pubblico;
c) ruolo ed i compiti del Gruppo Operativo Sicurezza – G.O.S.;
d) regolamento d’uso dell’impianto;
e) Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto dove gli steward prestano la loro opera;
f) Elementi base della lingua inglese finalizzati alla gestione degli afflussi degli spettatori in occasione delle competizioni internazionali.
1.3. Area sicurezza
Nell’area sicurezza devono essere trattate tematiche relative a:
a) prevenzione degli incendi e l’attività antincendio;
b) gestione dell’impianto sportivo;
c) cenni sul pronto intervento sanitario;
d) cenni sulle tecniche di gestione delle masse.
1.4. Area psicologico-sociale
Tematiche da trattare nell’area psicologico-sociale:
a) consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale
b) conoscenza del mondo dei tifosi;
c) psicologia sociale;
d) accettazione delle diversità, gestione dei conflitti;
e) orientamento al servizio e comunicazione;
f) nozioni base ai fini dell’assistenza a persone diversamente abili.
1.5. Area tecnica
L’area tecnica, peculiare per ogni singolo impianto, deve prevedere:
a) la conoscenza dell’impianto;
b) le modalità di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell’organizzazione dell’area adiacente allo stadio.
2. DURATA DELLA FORMAZIONE
Le aree di intervento di cui al programma di cui al precedente capitolo 1 dovranno essere sviluppate, tenendo conto dei seguenti profili professionali di impiego, per le ore minime accanto riportate:
livello apicale di formazione | ||||||||
Ore di formazione per area di intervento | ||||||||
Operatore | Giuridica | Ordine Pubblico | Antincendio | Sanitaria | Psicologico – sociale | Tecnico sportiva | Aggiornamento ed esercitazioni | |
Delegato per la sicurezza | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 42 | |
1° livello di formazione | ||||||||
Ore di formazione per area di intervento | ||||||||
Operatore | Giuridica | Ordine Pubblico | Antincendio | Sanitaria | Psicologico – sociale | Tecnico sportiva | Aggiornamento ed esercitazioni | |
Responsabile di funzione | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 | |
Coordinatore | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
Livello base di formazione | ||||||||
Ore di formazione per area di intervento | ||||||||
Operatore | Giuridica | Ordine Pubblico | Antincendio | Sanitaria | Psicologico – sociale | Tecnico sportiva | Aggiornamento ed esercitazioni | |
– Capo unità | ||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | ||
– Steward | ||||||||
* | Le tabelle riportano il numero minimo di ore di formazione previsto per ogni livello professionale. | |||||||
L’aggiornamento è successivo al corso di formazione generale iniziale e quindi deve essere considerato aggiuntivo rispetto al monte ore obbligatori. | ||||||||
3. METODOLOGIA
La formazione generale può essere erogata con l’utilizzo di metodologie diverse:
– lezione frontale;
– dinamiche non formali: prevedono un’impostazione pratico-applicativa delle lezioni l’utilizzo di modalità attive di gestione dell’aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento;
I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unità; per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.
L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive può predisporre per alcuni dei contenuti indicati al punto 1 adeguato materiale didattico e dispense che le società possono adottare come base comune, pur potendolo autonomamente integrare.
4. CERTIFICAZIONE
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e omogeneità dei comportamenti degli steward, si prevede che i percorsi formativi siano certificati:
– ex ante, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo. I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;
– ex post, con riferimento alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di formazione proposta (le cinque macro aree individuate); la valutazione è realizzata al termine del percorso formativo attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o esame attraverso colloquio finale. La valutazione finale è affidata ad una apposita commissione nominata dall’organismo formativo di cui all’articolo 2, comma 4 del presente decreto.
Allegato C
(Articolo 5)
1. ORGANIGRAMMA D’IMPIEGO DEGLI STEWARD
La funzione essenziale dell’organigramma, da adattare alle esigenze specifiche di ogni singolo stadio, è quella di favorire la conoscenza chiara ed univoca della linea di comando degli steward e il correlato flusso delle informazioni.
Ogni operatore deve conoscere la sua posizione nell’ambito della catena operativa della sicurezza: chi è il suo coordinatore al quale rivolgersi in via gerarchica e quali sono i suoi coordinati eventuali per i quali essere il punto di riferimento e a chi indirizzare l’informazione.
L’organigramma prevede:
a) un «delegato per la sicurezza», componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto;
b) un «responsabile di funzione» per ciascuna delle funzioni operative affidate agli steward di cui all’articolo 6;
c) un «coordinatore di settore» per ciascuna area o settore dello stadio;
d) un «capo unità» ogni 20 steward;
e) un numero di «steward» operanti in unità operative ciascuna composta da 20 operatori.
Allegato D
(Articolo 5)
ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD
SPECIFICHE E CAMPIONE DI GIUBOTTI IDENTIFICATIVI DEGLI STEWARD
Giubbotto senza maniche da infilare dalla testa
Colore: Giallo o Arando ad alta visibilità e bande luminescenti – Norma UNI-EN 340-471-530.
Segni identificativi
Parola unica: STEWARD all’interno di un riquadro – posto al centro del giubbotto lati anteriore e posteriore.
Lettere e riquadro della parola STEWARD e del codice identificativo:
Fondo Blue Nato (Codice colore: Blue Nato- Pantone: 279c).
Tanto le lettere quanto il riquadro, sono di colore argento luminescente.
Misure del riquadro: 25 cm x 25 cm
Lettere della parola STEWARD: Larghezza = 1,3 cm per lettera; Altezza = 7,5 cm
Lato anteriore del giubbotto
Torace sinistro (a fianco del riquadro STEWARD): Tasca per supporto radio di 10 cm x 15 cm – cucita su cui possono essere applicati i contrassegni di cui all’articolo 6, comma 2.
Torace destro (a fianco del riquadro STEWARD): Tasca in plastica trasparente per documento di riconoscimento 10 cm x 10 cm.
Sotto il riquadro STEWARD il lato anteriore del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.
Lato posteriore del giubbotto
Sotto il riquadro STEWARD il lato del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.
Il giubbotto deve essere allacciato tramite velcro o ganci automatici su entrambi i lati.
Dotazioni
Dispositivi di protezione individuale relativi a: scarpe, berretti e/o elmetti conformi al D.Lgs. n. 626/1994.
Libretto tascabile riportante i seguenti contenuti essenziali
– Organigramma di tutti gli Addetti alla sicurezza con relativi numeri telefonici di servizio delle reti fissa e/o mobile;
– la pianta del settore occupato con la indicazione delle vie di fuga, delle uscite di sicurezza, dei varchi, delle postazioni di sicurezza, antincendio e di pronto soccorso. La dislocazione degli addetti e l’ubicazione di eventuali punti sensibili;
– il mansionario specifico del proprio ruolo operativo;
– il Piano di emergenza e le procedure di evacuazione dello stadio;
– le modalità relative alle comunicazioni di servizio.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2007, n. 195.
(2) Emanato dal Ministero dell’interno.