Riteniamo opportuno segnalarvi che la direttiva del Ministero dell’Interno del 20/04/2020, avente ad oggetto le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, evidenzia che “Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene infatti sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Prosegue poi la stessa direttiva affermando che “Al riguardo le SSLL vorranno nell’ambito del coordinamento e della pianificazione delle attività finalizzate a garantire un’attenta vigilanza sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da Covid-19 all’interno delle aziende, programmare specifici servizi di controllo. A tal fine, potranno essere costituiti nuclei a composizione mista che prevedano l’apporto, in sede di verifica e accertamento, nell’abito delle rispettive competenze , di personale delle articolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali”.
E se ciò non bastasse prosegue la stessa direttiva in questo senso “La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal decreto legislativo 81/2008”.
Infine la direttiva de qua prevede che “Determinante, per il conseguimento di tali obbiettivi, sarà pertanto l’attivazione di un adeguato sistema di controlli teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle suddette tutele e ad applicare le eventuali relative sanzioni”.
In attuazione a quanto sopra, sono già scattati i primi controlli in azienda.
Infatti la GdF, incaricata dalla competente Prefettura, ieri, ha già verificato un nostro Cliente.
Le operazioni si sono concluse sempre nella giornata di ieri senza l’elevazione di alcuna sanzione.
Pertanto vi sollecitiamo, per chi ha dipendenti, a porre in essere le disposizioni contenute “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 24 aprile u.s. tra il Governo e Parti Sociali.
Come se ciò non bastasse la procura della Repubblica di Genova in data 28/04/2020 ha inviato una comunicazione agli enti accertatori della Liguria affermando tra l’altro che “La mancata fornitura di mascherine chirurgiche quindi, integra la trasgressione dell’art. 77 comma 3 del D. legs. 81/2008. relativo ai DPI, sanzionato dall’art. 87 c.2 lettera d) per datore di lavoro e dirigente, nonché, per il preposto, la violazione dell’art. 19 comma 1 lettera a) sanzionato dall’art. 56 comma 1, lettera a) mentre la mancata utilizzazione da parte del lavoratore costituisce l’inosservanza del combinato disposto dell’art. 78, comma 2 e dell’art. 20 comma 2 lettera d) sanzionata dall’art. 59 comma 1 lettera a).”.
Quindi e per estrema sintesi, i datore di lavoro che non consegna i DPI (leggasi mascherine) ai dipendenti soggiace, a detta del Procuratore della Repubblica di Genova, alla sanzione penale da tre a sei mesi di arresto o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Mentre per il lavoratore che non utilizza il DPI (leggasi sempre mascherina) la sanzione penale è di arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro.