Modalita’ di esecuzione delle manifestazioni e degli eventi nel rispetto del decreto pcm del 4 marzo 2020
Come si svolgeranno gli eventi durante l’emergenza Coronavirus.
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Il nostro Studio Legale da anni si occupa di fornire la consulenza riguardo i piani di sicurezza e i piani Safety/Security introdotti dalle Circolari Minniti/Gabrielli, le quali vertono su aspetti decisamente affini alle disposizioni recentemente emanate sul tema dell’emergenza Coronavirus.
Nonostante il poco tempo a disposizione, abbiamo avuto modo di analizzare le disposizioni contenute nel Decreto emesso in data 04 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e relativo all’evoluzione dell’emergenza Coronavirus.
Dall’esame condotto sulle prescrizioni ivi contenute sono emersi tre aspetti cruciali per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, relativamente ai quali, con la seguente trattazione, si cercherà di fare chiarezza anche nell’ottica di permettere lo svolgimento di quelle manifestazioni e di quegli eventi che rappresentano il core business di molte aziende italiane.
- Il punto più problematico che, di fatto, potrebbe precludere lo svolgimento degli eventi in programma nel prossimo mese è contenuto nell’art. 1 lettera b), secondo il quale “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metrodi cui all’allegato 1, lettera d)”;
- Successivamente l’art 2, comma 7, di tale decreto dispone: “Su tutto il territorio nazionale è raccomandatal’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1”.
Ciò significa che le norme igienico sanitarie, tra le quali figura, in particolare, la disposizione di cui all’allegato 1 lettera d), citata dal punto 1 di questa analisi, ossia “mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro”, rappresentano delle mere raccomandazioni destinate ad ogni cittadino.
Stando al combinato disposto delle norme sopra richiamate, è dunque possibile ritenere che un evento pubblico potrà essere realizzato solamente qualora sia possibile, per gli organizzatori dello stesso, garantire il rispetto della prescrizione relativa alle distanze di sicurezza che devono essere mantenute tra gli avventori.
In altri termini tra un partecipante e l’altro dovrà necessariamente intercorrere almeno un metro di distanza.
Alla luce di ciò, riteniamo quindi che gli organizzatori di qualunque evento pubblico, siano vincolati al rispetto del requisito tecnico di non superare un valore di affollamento massimo istantaneo pari a 1 persona ogni 4 metri quadrati (una persona al centro e un metro lineare per ogni lato).
Tuttavia, una volta osservate le disposizioni in tema di distanza di sicurezza – garantendo appunto un l’affollamento massimo istantaneo di cui sopra – l’evento programmato potrà legittimamente avere luogo.
A titolo esemplificativo, ipotizziamo che l’area calpestabile della manifestazione sia 50.000 mq. Ciò comporterebbe un affollamento massimo pari a circa 12.500 persone in compresenza.
- Da ultimo si ponga attenzione al disposto dell’art. 3 del Decreto in parola, ai sensi del quale l’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto deve essere monitorato dalla Prefettura territorialmente competente.
Pertanto, al pari della normale procedura di controllo e monitoraggio delle misure di Safety e Security da adottarsi nell’ambito di qualsivoglia evento pubblico (a prescindere dal dichiarato stato di emergenza sanitaria), previste dalle Circolari Minniti e Gabrielli, sarà onere del Prefetto quello di valutare, tra l’altro, la concreta possibilità del rispetto della prescrizione di cui al punto di 1 della presente analisi.
Gli organizzatori di eventi pubblici, di manifestazioni fieristiche, e – più in generale – tutti coloro che operano in ambienti ricettivi, qualora ritenessero di confermare lo svolgimento degli eventi organizzati, dovrebbero necessariamente attuare misure particolari, idonee a garantire il rispetto del decreto in oggetto, quali ad esempio:
- il controllo continuo delle compresenze istantanee mediante la predisposizione, all’ingresso dell’area dedicata all’evento, di strumentazione elettronica volta al monitoraggio quantitativo degli avventori (c.d. “contapersone”);
- distanziare gli stand al fine di aumentare quanto più possibile lo spazio espositivo;
- utilizzare gli ascensori solo per i casi limitati e necessari;
- utilizzare mezzi di comunicazione efficaci, atti ad informare i visitatori del fatto che:
- non dovranno accalcarsi;
- sono state attuate le misure previste;
- è raccomandato il rispetto di tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all’allegato 1.
Articolo realizzato dal team legale del settore della sicurezza sussidiaria dello studio Gobbi & Partrners Spa: avv. Roberto Gobbi, dott. Giorgio Gobbi e dott.ssa Beatrice Ferrara.





